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ISEE e decreto 589/2018- CONSIGLI PRATICI

COME sapete il decreto 589/2018 prevede, per tutte le prestazioni a favore delle persone con disabilità MAGGIORENNI, la decurtazione del 30% della erogazione delle stesse se la misura dell’Indicatore della situazione economica equivalente (c.d.) ISEE –SOCIO SANITARIO – NUCLEO – RISTRETTO in corso di validità sia pari o superiore a 25.000 euro.

Ricordiamo che bisognerà richiedere l’ISEE “SOCIO SANITARIO” del beneficiario della prestazione. Tale tipologia di ISEE prevede che, ai fini del calcolo finale della situazione economica, valgano solo i redditi e il patrimonio della sola persona con disabilità, anche se convivente con genitori, fratelli etc.., sempre che sia non coniugata, e non i redditi e patrimonio dell’intero nucleo familiare di appartenenza.

Esempi pratici
• Marco, beneficiario dell’assegno di cura, è un ragazzo maggiorenne disabile, non coniugato e senza figli, che risiede con i genitori. In questo caso, il nucleo ISEE di Marco sarà composto da lui stesso, senza indicare i genitori.
• Claudia e Luca sono sposati. Claudia deve presentare un ISEE socio sanitario per il marito Luca, beneficiario dell’assegno di cura. Il nucleo “ristretto” della dichiarazione ISEE sarà composto comunque dai due coniugi e pertanto dovranno essere considerati, ai fini ISEE, i redditi e i patrimoni di entrambi i coniugi.
• Giuseppe è mio FIGLIO MINORENNE: per lui NON DEVO PRESENTARE alcun ISEE.

Tenuto conto che tutti i beneficiari di prestazioni compresi nel decreto, sia persone con disabilità gravi che gravissime, dovranno a breve presentare questo documento, riteniamo utile fornire le seguenti indicazioni e avvertenze, affinché le persone interessate ai benefici siano pronte a dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso di un indicatore ISEE inferiore (o pari o superiore) a 25000 euro.

1. Per dichiarare, si ripete, sotto la propria responsabilità, il possesso di tale attestazione rilasciata dall’ INPS e se l’indicatore ISEE contenuto sia superiore, uguale o inferiore a 25.000 euro bisogna, appunto…esserne in possesso. Non è consentito dichiarare di avere un indicatore ISEE inferiore a 25000 euro “immaginandolo”, come potrebbero fare alcuni, ma bisogna appunto provvedere ad acquisire tale attestazione dall’Inps o direttamente o recandosi presso uno dei tanti Centri di Assistenza Fiscale presenti sul territorio.

Ovviamente, chi ha dimestichezza con il computer, ha una preparazione fiscale sufficiente e sa come fare, può avere l’attestazione inserendo da sé i dati necessari e premendo con un click, sul sito INPS. Ma bisogna essere registrati all’Inps con un PIN dispositivo.
2. Il rilascio dell’Isee è gratuito, in quanto la stragrande maggioranza dei CAF ha rinnovato anche per quest’anno la convenzione con l’Inps. In ogni caso, prima di sedervi presso qualche Caf per fare l’Isee ristretto per prestazioni socio sanitarie, fatevi chiarire subito se il rilascio è gratuito. Se vi chiedono dei soldi girate i tacchi, non prima di aver salutato elegantemente…, e cambiate CAF. In genere i CAF che chiedono i soldi e non rinnovano la Convenzione con l’Inps non brillano per trasparenza e professionalità.
3. Uno dei documenti che vi verrà sicuramente richiesto per calcolare l’Isee sarà la c.d. “giacenza media” del conto corrente. Pertanto richiedete presso la vostra banca la certificazione riguardante la giacenza media del 2017 del/dei conto/i corrente/i intestato/i e/o e cointestati alla personacon disabilitò e mettetela nella carpetta dei documenti da presentare al Caf
4. Tutti gli altri documenti per la corretta dichiarazione ai fini ISEE, che vi verranno richiesti dal CAF, sono, in genere:

– codice fiscale;
– documento d’identità valido;
– ultima dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730);
– certificazione dei redditi (Certificazione Unica, ex CUD);
– contratto d’affitto, se esistente, e copia dell’ultimo canone versato, ;
– saldo contabile dei depositi bancari e postali ( la c.d. “giacenza media” di cui parlavamo prima);
– estratti conto con giacenza media annuale dei depositi bancari e postali al 31/12/2017;
– azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio (se ovviamente, avete queste “ricchezze…”);
– dati del patrimonio immobiliare (eventuale possesso di case , terreni così come risultanti da visura catastale);
– contratto di assicurazione sulla vita.
– Targhe di eventuali automobili o motociclette in proprietà.

Vi raccomandiamo di fare una dichiarazione ISEE , ai fini del rilascio, fedele e corretta, collaborando con gli Uffici, i quali comunque vi faranno mettere una serie di firme, con le quali siete a conoscenza che se dichiarate il falso, sarete perseguiti penalmente.
Vi consigliamo di contattare fin dalla prossima settimana il CAF a voi più vicino per avere l’attestazione in modo da potere essere pronti a sottoscrivere la dichiarazione ISEE appena il vostro distretto sanitario ve la chiederà.

Due ultime cose, prima che questa pagina sia infestata da domande o diventi, con riguardo all’ISEE, uno sfogatoio di imprecazioni contro lo Stato, il governo nazionale o il governo regionale.
1. L’indicatore ISEE per determinate prestazioni socio sanitarie è da sempre richiesto in tutte le regioni d’Italia. Con riferimento, in particolare, all’erogazione dell’assegno di cura per il 2017 non è stato più chiesto in quanto, pur se previsto dalla legge regionale fin dall’anno scorso, nel 2017 non è stato emanato alcun decreto che stabilisse la soglia di decurtazione.
2. Tenuto conto che siamo riusciti ad ottenere, da un lato, l’esenzione dalla presentazione dell’ISEE per le persone con disabilità minorenni e dall’altro la fissazione della soglia di ISEE (oltre la quale vengono ridotte del 30% le prestazioni) facendo riferimento all’ISEE personale e non più dell’intera famiglia, possiamo ritenere che questa decurtazione interesserà pochissime persone .

Alleghiamo le due pagine dell’INPS dove l’istituto fornisce risposte a frequenti domande sull’ISEE RISTRETTO PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE.

#SiamoHandicappatiNoCretini




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Source

2018-09-09T09:07:58+00:00